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FPC

MEF
Riferimenti utili
Triennio in corso
2023 ÷ 2025
2023 ÷ 2025
Iscritti ordinari (anche durante eventuale periodo di sospensione per motivi disciplinari)
Obbligo di 90 fpc al triennio.
Almeno 9 crediti devono essere acquisiti in materie obbligatorie aventi ad oggetto la normativa antiriciclaggio, l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, e le tecniche di mediazione.
20 crediti all'anno di cui:
- almeno 10 nelle materie caratterizzanti (Gruppo A),
- le altre 10 potranno essere conseguite in materie B o C (non caratterizzanti) oppure A (caratterizzanti)
Limiti specifici per il MEF
1) Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
2) Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
3) Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).
Iscritti primo anno
Obbligo annuale in proporzione ai mesi di iscrizione presso l'Albo (es: iscritto ad aprile, obbligo a partire da maggio = 8/12 di 30 CFP, dunque 20 anziché 30); proporzione che si applica anche alle materie obbligatorie.
Nessuna esenzione/riduzione
Trasferiti elenco speciale (anche durante eventuale periodo di sospensione per motivi disciplinari)
Obbligo annuale in proporzione ai mesi di iscrizione presso l'Albo (es: iscritto ad aprile, obbligo a partire da maggio = 8/12 di 30 CFP, dunque 20 anziché 30); proporzione che si applica anche alle materie obbligatorie.
Nessuna esenzione/riduzione
Iscritti over 65
L’iscritto nell’Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso (Art. 6 del Regolamento) (anche durante eventuale periodo di sospensione per motivi disciplinari)
Obbligo di 30 cfp nel triennio.
Almeno 9 crediti devono essere acquisiti in materie obbligatorie aventi ad oggetto la normativa antiriciclaggio, l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, e le tecniche di mediazione.
Nessuna esenzione/riduzione
Elenco speciale
Nessun obbligo
Da verificare con il MEF in base alla singola situazione.
Maternità (Art. 8, punto 1, lettera a) del Regolamento)
1) L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” nei seguenti casi:
a) maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. L’esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari.
Nessuna esenzione/riduzione
Mancato esercizio per almeno sei mesi (escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari)
Art. 8 del Regolamento
Riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale documentata e comunicata all'Ordine.
Nessuna esenzione/riduzione
Mancato esercizio temporaneo o permanente (Art. 8 del Regolamento) Occorre la contemporanea sussistenza di tutti requisiti:
5. Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:
a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
Riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale
Nessuna esenzione/riduzione
Situazioni particolari infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero (Art. 8 del Regolamento)
Riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, in misura proporzionale al periodo al periodo di impedimento.
Nessuna esenzione/riduzione
Cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato (Art. 8 del Regolamento)
Riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, in misura proporzionale al periodo al periodo di impedimento.
Nessuna esenzione/riduzione
Riferimenti Utili
Triennio in corso
2023 ÷ 2025
Iscritti ordinari (anche durante eventuale periodo di sospensione per motivi disciplinari)
Obbligo di 90 fpc al triennio.
Almeno 9 crediti devono essere acquisiti in materie obbligatorie aventi ad oggetto la normativa antiriciclaggio, l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, e le tecniche di mediazione.
Iscritti primo anno
Obbligo annuale in proporzione ai mesi di iscrizione presso l'Albo (es: iscritto ad aprile, obbligo a partire da maggio = 8/12 di 30 CFP, dunque 20 anziché 30); proporzione che si applica anche alle materie obbligatorie.
Trasferiti elenco speciale (anche durante eventuale periodo di sospensione per motivi disciplinari)
Obbligo annuale in proporzione ai mesi di iscrizione presso l'Albo (es: iscritto ad aprile, obbligo a partire da maggio = 8/12 di 30 CFP, dunque 20 anziché 30); proporzione che si applica anche alle materie obbligatorie.
Iscritti over 65
L’iscritto nell’Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso (Art. 6 del Regolamento) (anche durante eventuale periodo di sospensione per motivi disciplinari)
Obbligo di 30 cfp nel triennio.
Almeno 9 crediti devono essere acquisiti in materie obbligatorie aventi ad oggetto la normativa antiriciclaggio, l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, e le tecniche di mediazione.
Elenco speciale
Nessun obbligo
Maternità (Art. 8, punto 1, lettera a) del Regolamento)
1) L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” nei seguenti casi:
a) maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. L’esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari.
Mancato esercizio per almeno sei mesi (escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari)
Art. 8 del Regolamento
Riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale documentata e comunicata all'Ordine.
Mancato esercizio temporaneo o permanente (Art. 8 del Regolamento) Occorre la contemporanea sussistenza di tutti requisiti:
5. Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:
a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
Riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale
Situazioni particolari infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero (Art. 8 del Regolamento)
Riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, in misura proporzionale al periodo al periodo di impedimento.
Cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato (Art. 8 del Regolamento)
Riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, in misura proporzionale al periodo al periodo di impedimento.
Riferimenti Utili
Triennio in corso
2023 ÷ 2025
Iscritti ordinari (anche durante eventuale periodo di sospensione per motivi disciplinari)
20 crediti all'anno di cui:
- almeno 10 nelle materie caratterizzanti (Gruppo A),
- le altre 10 potranno essere conseguite in materie B o C (non caratterizzanti) oppure A (caratterizzanti)
Limiti specifici per il MEF
1) Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
2) Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
3) Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).
Iscritti primo anno
Nessuna esenzione/riduzione
Trasferiti elenco speciale (anche durante eventuale periodo di sospensione per motivi disciplinari)
Nessuna esenzione/riduzione
Iscritti over 65
L’iscritto nell’Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso (Art. 6 del Regolamento) (anche durante eventuale periodo di sospensione per motivi disciplinari)
Nessuna esenzione/riduzione
Elenco speciale
Da verificare con il MEF in base alla singola situazione.
Maternità (Art. 8, punto 1, lettera a) del Regolamento)
Nessuna esenzione/riduzione
Mancato esercizio per almeno sei mesi (escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari)
Art. 8 del Regolamento
Nessuna esenzione/riduzione
Mancato esercizio temporaneo o permanente (Art. 8 del Regolamento) Occorre la contemporanea sussistenza di tutti requisiti:
5. Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:
a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
Nessuna esenzione/riduzione
Situazioni particolari infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero (Art. 8 del Regolamento)
Nessuna esenzione/riduzione
Cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato (Art. 8 del Regolamento)
Nessuna esenzione/riduzione

Articolo 16 - Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari

FPC
Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l’assolvimento dell’obbligo formativo agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)
1 ora = 2 CFP (max 15 annuali)
Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l’assolvimento dell’obbligo formativo agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)
1 ora = 2 CFP (max 15 annuali)
Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale
1 evento = 2 CFP (max 15 annuali)
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative
3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro (max 15 annuali)
Docenze presso Università nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative
1 CFU = 2 CFP (max 16 annuali)
Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative
4 CFP (max 10 annuali)
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori contabili
5 CFP per ogni sessione (max 10 annuali)
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni
1 riunione = 2 CFP (max 16 annuali)
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale
1 riunione = 2 CFP (max 16 annuali)
Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee
1 riunione = 2 CFP (s.l.)
Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni
1 riunione = 2CFP (max 10 annuali)
Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
1 riunione = 2 CFP in materia obbligatoria
Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all’estero, nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 9, comma 4)
Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all’esame (max 10 annuali)
Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore
1 ora = 1CFP ( (max 10 annuali)
Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale
1 riunione = 2 CFP (max 16 annuali)
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