Si può utilizzare la procedura telematica per la notifica e la costituzione in giudizio anche se il ricorso introduttivo è stato instaurato con le modalità tradizionali (analogiche). Ciò in virtù del regime di facoltatività che deriva dall’art. 16bis comma III del d.lgs. 546/1992 ( …le parti possono…) ; tale regime è stato esplicitato in modo dettagliato e puntuale dalla circolare 2/DF dell’11 maggio 2016 laddove viene chiarito che: “nella prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività di tale scelta….; In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati. Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali…la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito
Dopo aver eseguito la procedura di registrazione al Sistema Informativo GIustizia Tributaria (accessibile dal web all’indirizzo: www.giustiziatributaria.gov.it) si dovrà utilizzare l’applicativo PTT per il deposito degli atti e l’applicativo del Telecontenzioso per la consultazione del fascicolo processuale; entrambi gli applicativi sono accessibili con le medesime credenziali ottenute in fase di registrazione. Nel prossimo futuro, probabilmente, entrambe le operazioni sarà possibile effettuarle attraverso un unico applicativo.
Non è possibile consentire alle parti che utilizzano il rito cartaceo di visualizzare gli atti depositati telematicamente dalla controparte in quanto ciò violerebbe la normativa del Testo Unico Spese di Giustizia ( DPR 115/2002) che al Titolo IV, in relazione ai diritti di copia ( comma 1-quater), stabilisce che : “il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi". Da precisare che l’abilitazione al sistema informativo non è l’abilitazione al fascicolo informatico che si ha esclusivamente attraverso l’utilizzo della modalità telematica per il deposito degli atti.
Il SI.GI.T. assicura inoltre la completa gestione e conservazione dei documenti di cui all’articolo 10 del D.D.G. del 04 agosto 2015. Oltre al PDF (1a o 1b) o il TIFF il Sistema Informativo gestisce altri documenti informatici, i cui formati sono
indicati nel “Manuale di gestione per il protocollo informatico” (articolo 5 delle Regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013), di cui è assicurata la sola registrazione ma non la conservazione degli stessi.
Di seguito
l'elenco degli altri formati previsti nel Manuale di gestione:
- Bitmap Image - (BMP)
- eXtensible Markup Language - (XML)
- Graphics Interchange Format - (GIF)
- Joint Photographic Experts Group - (JPEG)
- Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)
- Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)
- Open Document Format - (ODT)
- Portable Network Graphics - (PNG)
Pertanto il documento informatico , con formato diverso dal PDF ( 1a o 1b) o dal TIFF, entra regolarmente nel processo ma non ne viene garantita la conservabilità nel tempo ai sensi del C.A.D.
Non è possibile attualmente ricevere la copia autentica della sentenza via pec da parte della segreteria della Commissione Tributaria in quanto:
- dal punto di vista letterale la norma di rito ( l’art. 38 del D.lgs. 546/1992) richiama esclusivamente l’art. 16 e non il 16bis dello stesso decreto;
- da una lettura sistematica delle fonti di riferimento, primaria e secondaria, l’art. 16bis prescrive la possibilità di utilizzare le procedure telematiche secondo quanto prescritto dal Regolamento e dai successivi decreti di attuazione; attualmente la parte del Regolamento attuata è quella che disciplina il solo deposito degli atti ( D.D.G. 04 agosto 2015 e 28 novembre 2017).
Pertanto le successive fasi ( udienza di trattazione e stesura della sentenza) dovranno essere ancora attuate; solo allora la trasmissione della copia autentica della sentenza sarà possibile in quanto il documento-sentenza sarà un “nativo digitale” sottoscritto digitalmente, non potendosi evidentemente dichiarare conforme all’originale una copia informatica del documento originale analogico.
Il principio di facoltatività, ben esplicitato nella circolare richiamata ed espressione diretta della facoltà concessa “alle parti” di scegliere il rito ( art. 16bis), prevede un onere a carico della segreteria ovvero l’acquisizione al fascicolo informatico, tramite scansione, dell’atto analogico al ricorrere di determinati requisiti (fogli liberi, formato A4, pagine numerate e prive di rilegatura), ciò al fine di consentire alla parte che ha utilizzato il rito telematico la consultazione ed estrapolazione degli atti di controparte direttamente dal SIGIT ( tramite l’applicativo Telecontenzioso) ed in esenzione dai diritti di copia, come prescritto dal Testo Unico Spese di Giustizia.
Qualora l’atto analogico non rispetti i predetti requisiti la segreteria acquisisce al fascicolo un documento in cui attesta che, per impossibilità ad eseguire la scansione, l’atto analogico è consultabile recandosi presso la segreteria della commissione.
Per quanto sopra giova puntualizzare che :
- la parte che continua ad utilizzare il rito cartaceo, nell’attuale regime di facoltatività, non viola nessuna prescrizione di legge se deposita l’atto in difformità dai requisiti prescritti dalla circolare 2/DF richiamata, la quale pone unicamente un onere di scansione a carico delle segreterie al fine di consentire alle parti che utilizzano il rito telematico di consultare e stampare gli atti direttamente dal SIGIT, senza doversi recare in commissione ed in esenzione dai diritti di copia;
- parimenti non può negarsi alla parte, che utilizza ancora il rito tradizionale, il diritto, previsto dalla norma primaria ( il deposito di tante copie quante sono le parti in giudizio) , di ricevere copia dell’atto depositato telematicamente dalla controparte senza il pagamento dei diritti di copia , fatta eccezione per i documenti allegati allo stesso.