Con la Circolare del 20 gennaio 2023, il Ministero della Giustizia ha fornito un insieme di chiarimenti riguardo agli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento.
In breve sintesi, dalla sopracitata circolare emerge che, ai fini dell’iscrizione nell’albo, è necessario – ad eccezione di quanto precisato in seguito per il primo popolamento – che i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, del Codice (ivi inclusi gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili):
1. Abbiano frequentato un corso di perfezionamento:
- erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno dei seguenti enti:
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e (iii) ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai;
- della durata di 40 ore per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro; della durata di 200 ore per coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative;
- conforme ai “punti concettuali generali” indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle “Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza” emanate nel 2019;
2. abbiano – inoltre – svolto un periodo di tirocinio, anche contemporaneamente alla partecipazione ai corsi di cui alla lettera a) di durata non inferiore a sei mesi presso uno o più organismi (curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti) ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Come requisito alternativo, al fine del primo popolamento (che dovrebbe terminare il 31 marzo 2023), gli stessi soggetti potranno presentare domanda di iscrizione documentando di essere stati nominati in almeno due procedure quali curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali nei quattro anni anteriori al 16 marzo 2019.
Si invita a prendere visione dei seguenti documenti:
Circolare del 20 gennaio 2023
Comunicazione del Ministero della Giustizia
Provvedimento di adozione delle specifiche tecniche dell’Albo informatico
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Si ricorda infine che il Ministero della Giustizia, con la comunicazione del 4 gennaio 2023, ha comunicato l’entrata in vigore dell’Albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e le modalità di presentazione delle domande ai fini del primo popolamento che avverrà dalle ore 12 del 5 gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023.
Nelle more del primo popolamento, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.
Comunicazione del Ministero della Giustizia del 4 gennaio 2023
Provvedimento di adozione delle specifiche tecniche dell’Albo informatico