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PILLOLA OTTO - 13 Maggio 2019 - Inapplicabile l’art. 2112 c.c. in caso di trasferimento del pacchetto azionario

ott 28, 2020, 13:49 by Author
Un folto gruppo di dipendenti di una nota società di telecomunicazioni adiva il Tribunale di Roma a seguito del trasferimento del pacchetto...

Un folto gruppo di dipendenti di una nota società di telecomunicazioni adiva il Tribunale di Roma a seguito del trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza ad altra società e richiedeva i) l’accertamento della natura simulata dei contratti di trasferimento azionario e ii) il ripristino dei loro rapporti di lavoro in capo alla società originaria.

Il Tribunale rigettava le domande dei dipendenti rilevando la mancanza di un interesse ad agire, dal momento che gli stessi avrebbero soltanto richiesto “di conoscere l’identità del datore di lavoro ai fini retributivi, delle mansioni, della stabilità reale e delle prospettive di crescita”. Il Giudice di prime cure rilevava inoltre come “il lamentato trasferimento del pacchetto di maggioranza o di controllo non incide sulla soggettività giuridica della società e non integra un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.”.

La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado ed avverso detta pronuncia i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione.

Con la sentenza n. 10861 del 18 aprile 2019 la Suprema Corte, richiamati propri precedenti,  ha respinto il ricorso promosso dai dipendenti, ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente eterodiretta”. 

La Corte ha altresì aggiunto che in ogni caso, persino ove volesse intendersi il detto trasferimento di pacchetto azionario come trasferimento di azienda, esso non risultava tempestivamente impugnato ai sensi dell’art. 32 comma 4 lettera c) Legge 183\2010 (c.d. Collegato Lavoro).

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