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PILLOLA 11 - 9 luglio - Contribuzione minima

ott 28, 2020, 13:53 by Author
La Corte di Cassazione ha stabilito che al lavoratore spetta la contribuzione minima in caso di assenza non dovuta a malattia, ferie o ...

Con sentenza 15120/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che al lavoratore spetta la contribuzione minima in caso di assenza non dovuta a malattia, ferie o altri casi previsti dalla legge o contratto.

Il caso sorge da un’attività ispettiva dell’INAIL che aveva contestato al datore di lavoro l’omesso versamento di premi per i rapporti con dipendenti che erano in periodo di assenza dal lavoro, per accordi tra le parti.

La contestazione si basa sul fatto che l’assenza non dovuta a cause stabilite dalla normativa o dalla contrattazione (malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione, Ferie) non esonerano il datore di lavoro dal pagamento del premio sulla retribuzione cosiddetta contributiva, indipendentemente dalla retribuzione di fatto erogata, così come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1199 del 2002 e in base all' art. 1 del d.l. 9/10/1989 n. 338

La suprema corte, mutuando la sentenza delle Sezione Unite con riferimento al settore edile, afferma quindi che “Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da  ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo”

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