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Comunicazioni del presidente - 15/11/2021

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione, è formato un elenco di esperti che avranno il compito di coadiuvare gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta, nelle trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, nella prospettiva del risanamento dell’impresa.

Solo gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, interessati all’iscrizione nell’elenco degli esperti, e in possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione nell’Albo da almeno 5 anni;
  • Che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

  • Specifica Formazione, secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;

possono presentare la propria domanda all’Ordine di Milano inviando una PEC all'indirizzo ordine@pec.odcec.mi.it indicando nell'oggetto "Istanza per elenco esperti ex DL. 118/2021".

Verificato il possesso dei prescritti requisiti, l’Ordine provvederà a inoltrare alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, i nominativi dei propri Iscritti per l’inserimento nell’Elenco unico regionale.

Qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, l’Ordine respinge la domanda dell’iscritto.
L’iscritto può ripresentare la domanda,  per una nuova attività istruttoria.

Per coloro che stanno frequentando il "Corso per Esperto nella Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d’impresa" si richiama quanto previsto dall'Art. 2 comma 2 lettera c) del Regolamento e cioè la possibilità di presentare ugualmente la domanda corredandola con "autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni;".

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