Certificazioni
RINA
ICIM
Certificazioni
RINA
ICIM
comunicazione - 01/08/2023

Nel nostro ordinamento, assume sempre più rilevanza il ruolo dell'organo di controllo non solo quale presidio di legalità nei comportamenti della governance di un'impresa, ma anche come garante dell'esistenza di una continuità aziendale che tuteli rutti gli stakeholder da crisi non tempestivamente rilevate.
L'articolo 2407, comma 2 del Codice civile stabilisce che i sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori, quando il danno non si sarebbe manifestato se gli stessi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla carica assunta.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, ha sottolineato come, di fatto i sindaci rispondono del loro operato con una responsabilità sostanzialmente illimitata e ciò genera non poche criticità. La richiesta del Consiglio nazionale è stata, in ambito civile, di una soluzione per una delimitazione quantitativa al risarcimento del danno, quale è la tecnica dei multipli dei compensi attribuiti.

Anche il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, in più occasioni, ha dichiarato l'attenzione al tema e l'esigenza di una disciplina organica del sistema dei controlli nelle imprese (complesso per la nascita di figure a presidio di specifici ambiti).

In questo contesto, è sicuramente da accogliere con estremo favore la proposta di legge dell'onorevole Marta Schifone volta a ridefinire i profili di responsabilità civile dei sindaci. La proposta prevede che, al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da un collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, comma 2, del Codice i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito. secondo tre scaglioni (fino a 10mila euro, da 10 a 50 mila euro e sopra 50 mila euro).

Inoltre, si prevede che l'azione di responsabilità versoi sindaci si prescriva nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 del Codice, relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

La delimitazione della responsabilità dei sindaci, in termini quantitativi sarebbe sicuramente un importante traguardo, ma qualche perplessità suscita, invece, la decorrenza della prescrizione nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.
Il termine di deposito della relazione è un dato oggettivo, ma altrettanto non si può dire con riguardo al momento specifico in cui si è verificato il danno. Tale accertamento è lasciato alla valutazione del giudice che spesso si avvale dell'ausilio di un Ctu, piuttosto che di quanto relazionato dal curatore fallimentare o dal commissario giudiziale, nel caso di procedure concorsuali.

Il verificarsi del danno in un contesto aziendalistico, inoltre, non è mai puntuale ma, spesso, si manifesta progressivamente. La soluzione indicata nella proposta, quindi, creerebbe un'area di discrezionalità molto elevata, lasciando nei fatti immutato il rischio di coinvolgimento del professionista.

Questa criticità potrebbe risolversi, ad esempio, indicando come periodo temporale un triennio della prescrizione a far data dalla cessazione dell'incarico.

Una simile soluzione si porrebbe, altresì, in piena coerenza con i principi ispiratori del Codice della d'impresa che impone al Collegio Sindacale una serie di compiti, iniziative e segnalazioni tempestive che devono essere adottati, al più tardi, in un arco temporale non superiore a 12 mesi nel cui alveo si colloca l'insolvenza prospettica.

Ecco quindi che delimitare il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità a tre anni dal momento della cessazione della carica permette agli organi di eventuali procedure concorsuali, ai soci, ai creditori e al giudice un'ampia disclosure: infatti se un collegio sindacale è stato silente, assente, inefficace - o peggio complice di attività illecite degli amministratori foriere di danni cagionati alla società - tre anni di analisi, a far data dalla cessazione della loro carica, saranno senz'altro più che sufficienti e idonei a valutarne la responsabilità.

Commento della Presidente dell'OCDEC Milano Marcella Caradonna e del Presidente della commissione Ausiliari del giudice penale Corrado Ferriani pubblicato in data 1 agosto su Il Sole 24 ore

presidente
contatta_presidente
Contatta la Presidente Vai