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comunicazione - 06/12/2021

Marcellacaradonna _pp«Riteniamo non solo opportuno, ma anche doveroso che, grazie alla soppressione del comma 14 dell’art. 5 del Dl 146/21, si ritorni alla precedente platea dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e all’apposizione del visto di conformità». Dichiara Marcella Caradonna Presidente dei Commercialisti di Milano.

«L’apertura ai revisori dell’invio delle dichiarazioni e dell’apposizione dei visti di conformità, infatti, a nostro avviso era in palese contrasto con la legge istitutiva del Registro che dà una definizione ben chiara del fatto che l’essere revisori è una funzione che può essere rivestita da coloro che hanno specifici requisiti, non una professione autonoma. Tant’è che molti di noi sono revisori», prosegue Marcella Caradonna. «Infatti – continua la Presidente – la lettera n dell’art.1 specifica che si intende "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi della relativa normativa».

«Il testo normativo è estremamente chiaro – prosegue la Presidente – : il Registro è riservato a coloro che, in forza di requisiti normativamente specificati, possono svolgere l’attività di revisione e non è previsto in alcun modo che con l’iscrizione si abiliti il soggetto a svolgere altre attività “snaturando” i contorni del suo ambito di azione. La possibilità di ottenere abilitazioni in altri ambiti deve, quindi, inevitabilmente, trovare il proprio fondamento giuridico in contesti come l’iscrizione a un Ordine o in altro Registro (come per la mediazione civile, ad es.). Va sottolineato che, proprio per le caratteristiche di “attività di controllo” attribuita a coloro che sono iscritti al Registro dei revisori, i crediti formativi richiesti per mantenere l’iscrizione al Registro stesso sono specifici e non obbligatoriamente coincidenti con quelli richiesti per l’adempimento agli obblighi formativi connessi all’iscrizione all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conclusione, la “ratio legis” della istituzione del Registro è da rinvenirsi nella fondata esigenza (per l’importanza e la delicatezza del ruolo svolto) di un’attività di controllo da parte del Ministero sui requisiti e le competenze necessarie. Ampliare le abilitazioni e il raggio di attività di coloro che vi sono iscritti modifica in modo sostanziale i contenuti della legge istitutiva che dovrebbe, di conseguenza, essere normata in modo differente.

Creare, inoltre, una confusione presso coloro che devono essere oggetto di revisione modificando la figura del revisore, attribuendo ad essa funzioni differenti da quanto anche codificato dal codice civile, rischia di non essere migliorativo, ma anzi, al contrario, generare inefficienze nel sistema.

Tutto questo è stato oggetto di una mia audizione in Commissione Finanze del Senato in aggiunta a quella del CNDCEC che evidenziava altre criticità».

«Colgo l’occasione – aggiunge la Presidente – per ringraziare i colleghi che fanno parte della Commissione per questa opportunità che mi è stata offerta di spiegare che la nostra istanza non è stata dettata da logiche lobbistiche, ma da un’esigenza di definizione chiara (anche e soprattutto presso la collettività) che identifica nel revisore colui che svolge l’attività prevista dalla legge istitutiva. Non è solo un problema di competenze professionali, quindi – conclude Caradonna – ma di un rispetto dei ruoli e non possiamo che essere grati per aver dato ascolto alle nostre argomentazioni sopprimendo il comma 14».

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