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Pillola 23 - 8 giugno - TERMINE INVIO DATI PAGAMENTO – PRECISAZIONI INPS

ott 29, 2020, 10:08 by Author
Viene inserito un termine di invio da parte delle aziende delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell’INPS...

Viene inserito un termine di invio da parte delle aziende delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell’INPS ai lavoratori sospesi per i quali è stato scelto il pagamento diretto, sia in caso di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. In particolare, per queste domande che hanno richiesto sospensioni nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e siano state già autorizzate, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all'INPS i dati necessari con il modello SR41 entro l’8 giugno prossimo, quale termine ordinatorio. Chiaramente l’adempimento riguarda nel dettaglio il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

 In caso di autorizzazioni pervenute a ridosso della scadenza i referenti Inps chiariscono quanto segue: “se dovessero esserci casi particolari di autorizzazione fatta poco prima della scadenza o addirittura dopo la scadenza, sarà richiesto d’ufficio di non applicare la scadenza. Si è in attesa di chiarimenti dalla Direzione Centrale in merito ai termini per l’Invio dei modelli SR41 a decorrere dalla ricezione dell’autorizzazione. Precisa che il termine dell’( giugno è  meramente ordinatorio, quindi i modelli non verranno bloccati in automatico ma la sede potrà fare le apposite valutazioni.

NUOVE DOMANDE CIGO E FIS

In attesa dell’emanazione della circolare, l’Inps consiglia di inoltrare una sola domanda per il residuo dei giorni non fruiti (rispetto alle prime 9 settimane più le ulteriori 5 settimane allegando il file Excel. (CIGO)
Per FIS uscirà chiarimento e varrà lo stesso principio con solo la necessità di allegare apposita autocertificazione per periodo residuo.

Si rimanda al seguente link per approfondimenti per la visione del comunicato.

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