Certificazioni
RINA
ICIM
Certificazioni
RINA
ICIM

Pillola 8 - 9 marzo 2020 - Quando è ammissibile la domanda di risarcimento del danno da ritardato pensionamento.

ott 28, 2020, 15:22 by Author
Un lavoratore presentava all’INPS, in data 28 settembre 2006, domanda di pensione di anzianità.

Un lavoratore presentava all’INPS, in data 28 settembre 2006, domanda di pensione di anzianità. Questa veniva riconosciuta con decorrenza dal giugno 2009 “non tenendosi conto della rivalutazione contributiva per l’esposizione ad amianto ex art. 13 comma 8 della L. 257 del 1992 che era stata giudizialmente riconosciuta con sentenza dal Tribunale di Potenza del 2006”.

Il Giudice del lavoro di Potenza dichiarava il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico a far data dal 28 settembre 2006 “tenendosi conto della rivalutazione contributiva già riconosciuta e condannava l’INPS al risarcimento del danno in favore del ricorrente.

La Corte d’appello rigettava invece la domanda del ricorrente “per mancata presentazione della domanda amministrativa per mancato esperimento dell’iter amministrativo di pensione”

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione sostenendo di avere presentato due domande fra loro autonome (i) la richiesta di pensione (ii) il risarcimento del danno.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4886 del 24 febbraio 2020, dapprima rileva che la Corte territoriale aveva correttamente statuito “che circostanza pacifica era che il dipendente avesse continuato a lavorare fino al 2009” e che pertanto “l’accertamento del diritto al collocamento in quiescenza da data anteriore al 2009 poteva determinare unicamente il diritto al risarcimento dei danni”.

Con riguardo a tale seconda domanda, la sentenza in commento rileva come “il danno da ritardato pensionamento rientra nella categoria unitaria di danno non patrimoniale, che può essere risarcito purché il lavoratore dimostri, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno; questo perché esso non può configurarsi come un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti la pretesa risarcitoria”.

Duplice è, pertanto, l’onere probatorio in capo al lavoratore che lamenti il ritardato pensionamento. Nel caso di specie, in assenza della prova del danno, il ricorso è respinto.

 
Per le Pillole 2020 clicca qui
presidente
contatta_presidente
Contatta la Presidente Vai