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comunicazione - 13/10/2022

In vista dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all'assolvimento degli obblighi formativi relativi al triennio formativo 2020-2022 ai sensi dell'articolo 3, c.7, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 febbraio 2021, n. 21, il MEF ha chiarito che il differimento dei termini relativi alle singole annualità non comporta l'abrogazione del principio di annualità. Pertanto, gli obblighi relativi a un anno del triennio formativo (ad es. 2021) possono essere recuperati negli anni successivi del medesimo triennio (ad es. 2022) ma non possono essere maturati in anticipo, cioè in un anno precedente dello stesso triennio (ad es. 2020).

Comunicato MEF

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