Certificazioni
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Si comunica che, per la richiesta di rilascio del certificato di compimento del Tirocinio, i tirocinanti che hanno ultimato il periodo di Tirocinio e che intendono ottenere il certificato devono inviare la richiesta alla Segreteria tramite PEC registrotirocinanti@pec.odcec.mi.it allegando i seguenti documenti:

  • scansione di tutte le pagine del libretto (ovvero, dall’inizio del tirocinio), compilate e firmate sia dal Tirocinante che dal Dominus;
  • richiesta di certificato di compimento del tirocinio con marca da bollo da Euro 16,00

I Tirocinanti che hanno ultimato il periodo di Tirocinio e che intendono ottenere il certificato devono inviare alla Segreteria:

  • il libretto compilato e firmato sia dal Tirocinante che dal Dominus
  • la richiesta di certificato di compimento del tirocinio con marca da bollo da Euro 16,00 come da allegato

Richiesta di certificato tirocinio

Si ricorda, inoltre, che ai fini dell’ammissione all’esame di Stato l’Ordinanza MIUR prevede che “i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiamo completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, (per coloro che completeranno il tirocinio il giorno stesso dell’esame saranno esclusi da tale sessione) devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami".

I sopracitati candidati dovranno inoltre informare opportunamente la Segreteria che hanno presentato domanda alle Università per l’esame di stato: il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato solo una volta che la delibera di compiuto tirocinio sia stata assunta dal Consiglio dell’Ordine. 

Per tutti gli altri candidati che hanno concluso il tirocinio prescritto,  sarà possibile inviare il libretto e la richiesta di compimento del tirocinio almeno 30 giorni prima della data dell’esame, previo espletamento da parte del Consiglio stesso, dell’attività di vigilanza sull’intero periodo di praticantato, come previsto dall’art. 11, D.M. 7 agosto 2009, n. 143.

Pertanto, ai fini della partecipazione all’esame di stato, solo a partire dall’assunzione della delibera sarà possibile legittimamente autocertificare di avere validamente compiuto il tirocinio.

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