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agenzia delle entrate - 02/09/2024

Si trasmette di seguito la sintesi dei temi affrontati, dal Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia (CODIS) e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia Agenzia delle Entrate, nel corso della riunione del 26 giugno 2024.

1. Curatore di eredità giacente
L'art. 5-ter, comma 1, del D.P.R. 322/98 stabilisce che il curatore di eredità giacente è tenuto a presentare le dichiarazioni di redditi per conto del de cuius e dell’eredità giacente; nello specifico si tratta delle:

• dichiarazioni dei redditi previsti dall’articolo 187 del TUIR da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale ha assunto le funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela;
• dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale ha assunto le funzioni e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
• dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.

Le ultime due tipologie di dichiarazioni vanno inviate entro 6 mesi dalla nomina del curatore.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, poiché il curatore è generalmente intermediario Entratel, è opportuno che lo stesso invii tutte le dichiarazioni sopra elencate utilizzando il canale telematico; per completezza di esposizione si precisa che il canale postale è previsto soltanto, residualmente, per la terza casistica, come chiarito a pagina 7 delle istruzioni del Modello Redditi PF 2024 consultabili al seguente link.
Infine, qualora il curatore rilevi la carenza, a lui non imputabile, di dati o informazioni necessarie per la presentazione delle dichiarazioni richiamate, lo stesso invierà le dichiarazioni sulla base degli elementi di cui dispone e, nel momento in cui ne acquisisca di ulteriori, invierà una dichiarazione integrativa; qualora l’Agenzia emetta una comunicazione di irregolarità ritenuta illegittima o parzialmente illegittima, il curatore presenterà istanza di autotutela di cui l’Ufficio territoriale competente valuterà la fondatezza.

2. Codici fiscali di cittadini stranieri
Per la richiesta di codice fiscale da parte di cittadini stranieri è stata recentemente emanata una brochure reperibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/Folder_CodiceFiscaleStranieri_08+03+23.pdf/218dc638-ced1-3b2d-f5f2-912686b1f7fe.

Alla luce di tale brochure, la richiesta di codice fiscale da parte di una persona fisica straniera, oltre che con allegata la consueta documentazione, deve essere sempre motivata a firma del richiedente (per esempio, specificando che il codice fiscale viene richiesto in quanto il soggetto assumerà la carica di legale rappresentante della società X, codice fiscale Y).

Sia il modulo che la sezione “Delega” (in caso di richiesta tramite intermediario) dovranno essere firmati dal richiedente il codice fiscale e non dall’intermediario, allegando copia di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato.

3. Verbali di assemblea per distribuzione di dividendi registrati in modalità agile
In linea generale, la consegna degli originali avviene su richiesta degli Uffici territoriali; qualora l’intermediario abbia la necessità di consegnare più originali può scrivere all’Ufficio dove ha registrato per concordare una consegna cumulativa; sarà poi cura dell’Ufficio fissare uno o più appuntamenti sulla base della numerosità degli atti originali da consegnare, tenuto conto che è necessaria non solo la consegna, ma anche la verifica da parte dell’Ufficio che la copia registrata sia la stessa dell’originale consegnato.

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