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comunicazione - 05/07/2024

A partire dal comma 7 dell’art. 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato introdotto l’obbligo per tutti i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza.
Tale disposizione è stata ulteriormente rafforzata dal Decreto Legge n. 76/2020, che impone a tutti gli Ordini professionali di erogare la sanzione della sospensione dall'Albo nei confronti degli iscritti inadempienti. Questa misura mira a garantire che tutti i professionisti siano raggiungibili in modo sicuro e certificato, migliorando la comunicazione e la trasparenza tra i professionisti e le istituzioni.
È importante sottolineare che l'applicazione di queste norme non rappresenta una scelta discrezionale da parte degli Ordini, ma un obbligo di legge al quale non possono derogare. Pertanto, i professionisti iscritti sono tenuti a rispettare queste disposizioni per evitare la sospensione dall'Albo e garantire il rispetto delle normative vigenti.
Si chiede pertanto di controllare periodicamente che i propri dati siano opportunamente aggiornati.

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