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Tribunale Milano. Terza sezione civile - Sentenza n. 128 del 22.6.2021 Corte Costituzionale - Sospensione procedure esecutive prima casa

giu 29, 2021, 19:17 by Valentina Marchioni
Il Tribunale fornisce indicazioni in merito alla dichiarazione di incostituzionalità della norma che dispone la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi per oggetto l’abitazione principale del debitore...

In relazione alla dichiarazione di incostituzionalità della norma che dispone la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi per oggetto l’abitazione principale del debitore, in continuità con l’orientamento già espresso secondo cui non occorreva l’emissione da parte del g.e. di apposito provvedimento di sospensione, si comunica che, secondo l’indirizzo dei magistrati della sezione, non occorre un provvedimento formale nemmeno per la prosecuzione delle attività di liquidazione.

Anche al fine di non appesantire il lavoro della cancelleria che in questi mesi opera a ranghi ridotti, il tribunale fornisce le seguenti indicazioni:

- non occorre che i creditori depositino ricorso in riassunzione per chiedere la prosecuzione della procedura

- i professionisti delegati possono proseguire le operazioni di vendita già delegate, senza che occorra chiedere specifica disposizione da parte del ge ai sensi dell’art. 591 cpc

- le udienze ex art. 569 cpc già fissate per le procedure che sono state soggette a sospensione non verranno ricalendarizzate, né anticipate, dato l’attuale carico dei ruoli di udienza dei g.e.

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Intervista alla Presidente Caradonna nel Programma "eccellenze italiane" RAI 3

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Tribunale Milano. Terza sezione civile - Sentenza n. 128 del 22.6.2021 Corte Costituzionale - Sospensione procedure esecutive prima casa

giu 29, 2021, 19:17 by Valentina Marchioni
Il Tribunale fornisce indicazioni in merito alla dichiarazione di incostituzionalità della norma che dispone la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi per oggetto l’abitazione principale del debitore...

In relazione alla dichiarazione di incostituzionalità della norma che dispone la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi per oggetto l’abitazione principale del debitore, in continuità con l’orientamento già espresso secondo cui non occorreva l’emissione da parte del g.e. di apposito provvedimento di sospensione, si comunica che, secondo l’indirizzo dei magistrati della sezione, non occorre un provvedimento formale nemmeno per la prosecuzione delle attività di liquidazione.

Anche al fine di non appesantire il lavoro della cancelleria che in questi mesi opera a ranghi ridotti, il tribunale fornisce le seguenti indicazioni:

- non occorre che i creditori depositino ricorso in riassunzione per chiedere la prosecuzione della procedura

- i professionisti delegati possono proseguire le operazioni di vendita già delegate, senza che occorra chiedere specifica disposizione da parte del ge ai sensi dell’art. 591 cpc

- le udienze ex art. 569 cpc già fissate per le procedure che sono state soggette a sospensione non verranno ricalendarizzate, né anticipate, dato l’attuale carico dei ruoli di udienza dei g.e.

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