Oggetto professionale
OGGETTO ESCLUSIVO L'ESERCIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' PROPRIE E DI QUELLE CHE IN FUTURO POSSONO DIVENIRE PROPRIE DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE E REVISORE LEGALE, CONSULENTE DEL LAVORO, RISERVATE O CONSENTITE DALLA LEGGE AI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI, NONCHE' LE ATTIVITA' DI CONSULENZA AZIENDALE, CONSULENZA STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, PRIVATE EQUITY, TAX & BUSINESS CONSULTING, BUSINESS PLANNING, INTERNATIONAL TAX PLANNING, ACCOUNTING, AUDIT SERVICES, TAX LITIGATION, BUSINESS VALUATION, CORPORATE FINANCE, MERGERS & ACQUISITIONS, FINANCIAL ANALYSIS AND REPORTING, TRANSFER PRICING ANALYSIS, DUE DILIGENCE REPORTING. LA SOCIETA' DOVRA' GARANTIRE CHE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SIANO ESEGUITE DA SOCI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI PER L'ESERCIZIO DELLE SPECIFICHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE. NELL'ESECUZIONE DI CIASCUN INCARICO LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI AUSILIARI CHE AGIRANNO SOTTO LA DIREZIONE E RESPONSABILITA' DEI SOCI PROFESSIONISTI CUI L'INCARICO E' ATTRIBUITO ED IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA', OVE RICORRANO SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI, POTRA' FAR RICORSO A SOSTITUTI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE SVOLGERE ATTIVITA' TECNICHE MERAMENTE STRUMENTALI O COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, NONCHE' FORNIRE SERVIZI ACCESSORI CHE NE CONSENTANO O NE FACILITINO IL RELATIVO ESERCIZIO. LA SOCIETA' POTRA' INFINE: - ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2361 C.C., PURCHE' CIO' NON DETERMINI FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO DELLE SUDDETTE PROFESSIONI E/O VIOLAZIONE INDIRETTA DELL'ART. 10, COMMA 6, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183 E S.M.I.; - ESERCITARE IN GENERALE TUTTE LE ATTIVITA' IMMOBILIARI, MOBILIARI, COMMERCIALI E FINANZIARIE RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE PURCHE' STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE. SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE ATTIVITA' RISERVATE AI SENSI DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E QUELLE DI CUI AL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58.