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comunicazione - 04/06/2021

Gentile Collega,

Ti invio la risposta del MISE alla nostra Vicepresidente, dott.ssa Marzia Provenzano, nella quale viene chiarito il contenuto della Legge 124/2017.

Auspichiamo tutti in una abrogazione dell'adempimento e soprattutto nella realizzazione delle conclusioni enunciate dallo stesso Ministero. Riteniamo particolarmente utile il chiarimento dato. 

Buongiorno dott.ssa Provenzano,

Si fa qui riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, cc. 125- 129, della legge 124 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico, si dà riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa al perimetro oggettivo delle disposizioni, ossia all’identificazione dei benefici, variamente denominati, per i quali sussistono gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme.

Per quanto più direttamente afferente alle materie trattate da questo Ministero, in riferimento ai soggetti imprenditoriali individuati dal comma 125-bis della legge 124, gli obblighi di pubblicità riguardano “gli importi  e  le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi di natura corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli  stessi effettivamente  erogati  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

La formulazione letterale della norma è tale da far rientrare nel perimetro della stessa tutte le forme di sostegno pubblico alle imprese di carattere selettivo. Risulta escluso dagli obblighi in parola quanto ricevuto dalle imprese in virtù di un rapporto sinallagmatico o a titolo di retribuzione o di risarcimento. Non costituiscono inoltre oggetto degli obblighi di pubblicità i benefici di carattere generale. Questi devono essere intesi come quei benefici o vantaggi riconosciuti alla generalità delle imprese e quindi privi di carattere selettivo, ad esempio rispetto alla dimensione dell’impresa, alla collocazione territoriale, al settore di attività. Può essere tale, a titolo di esempio, un’esenzione fiscale o una sospensione del versamento di imposte, tasse o contributi che avvantaggi tutte le imprese senza criteri di selettività. I benefici qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis, in quanto selettivi, devono essere per contro considerati attratti all’obbligo di pubblicazione.

Per dubbi relativi a specifiche misure, è consigliabile rivolgersi alle autorità responsabili delle stesse misure.

La norma non prevede esoneri dagli obblighi previsti per i benefici riconosciuti per fronteggiare situazioni emergenziali o di crisi. Non si ravvede pertanto la possibilità, a normativa vigente, di considerare di per sé esclusi dagli obblighi in parola i benefici ricevuti a seguito o in conseguenza della crisi generata dall’emergenza sanitaria in corso, salvo che non si tratti di benefici sottratti dall'ambito di applicazione della norma secondo i criteri già menzionati.

Si fa presente che risulta che siano all’esame del Parlamento proposte emendative della disciplina in questione, volte a differire la scadenza per gli adempimenti previsti per il 2021 e/o a sospendere o differire la vigenza delle disposizioni sanzionatorie stabilite dalla norma. Tali modiche saranno valutate nella loro portata al momento dell’eventuale approvazione.

Comunicazione ricevuta in data 4 giugno 2021 da parte della 
Segreteria Tecnica del Ministro, Ministero dello Sviluppo Economico.

Un caro saluto

Marcella Caradonna,
Presidente ODCEC Milano
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