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pillole 2019 - 28/10/2020

L’Inps, con messaggio n. 4440 del 28 novembre 2019, ha offerto chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere relativamente al censimento dei professionisti abilitati a operare come intermediari abilitati (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili).

In particolare si ribadisce che:

  • I professionisti già abilitati non dovranno effettuare alcun adempimento aggiuntivo
  • Il censimento degli iscritti è RISERVATO esclusivamente agli Ordini provinciali che periodicamente trasmettono l’aggiornamento dei dati relativi agli iscritti direttamente all’Inps, attraverso la casella PEC dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi,

 Per i professionisti che intendano svolgere attività in qualità di intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, dovranno:

- Preliminarmente effettuare la comunicazione all’INL, mediante i canali telematici come indicato alla nota INL n. 32/2018, comunicando le province nel cui ambito territoriale intendono svolgere l’attività in materia di lavoro con la procedura on line https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Online-la-procedura-per-i-soggetti-autorizzati-art-1-L-n-121979.aspx (vedasi nota INL Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018)
-  Solo successivamente, recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il modulo “SC64”, compilato in ogni sua parte, e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.

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